Imposta comunale di soggiorno

L'imposta comunale di soggiorno (di seguito imposta) è dovuta a partire dal 1° gennaio 2014 per ogni...

Data di pubblicazione:

30/06/2023

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Descrizione

L'imposta comunale di soggiorno (di seguito imposta) è dovuta a partire dal 1° gennaio 2014 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi situati nel territorio della Provincia di Bolzano. L'imposta non è soggetta ad IVA, va riscossa al momento della partenza del pernottante e deve essere indicata separatamente sulla fattura.

L'imposta per persona e pernottamento comporta dal 1° gennaio 2025:

  • euro 3,40 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle "superior" e cinque stelle;
  • euro 2,90 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle "superior";
  • euro 2,40 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.

Gli importi dovuti da parte dei soggetti passivi sono riscossi senza arrotondamento all'euro.


Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

  • i minori fino al compimento del 14° anno di età;
  • il personale degli esercizi ricettivi e le persone per le quali non vige l’obbligo di dichiarazione dei pernottamenti;

Ulteriori esenzioni sono disciplinati dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta comunale di soggiorno.


Titolare dell'imposta è il Comune, nel quale è ubicato l’esercizio ricettivo.

Per tali si intendono:

  • le strutture ricettive a carattere alberghiero: garni, pensioni, alberghi, motels, villaggialbergo, residence (articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58);
  • le strutture ricettive a carattere extralberghiero: rifugi-albergo, campeggi, villaggi turistici, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, alberghi per la gioventù (articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58);
  • le camere e gli appartamenti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e la locazione non imprenditoriale di camere e appartamenti disciplinata ai sensi dell’articolo 1, comma 1/bis, della stessa legge provinciale;
  • gli agriturismi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7.


Gli esercizi ricettivi sono sostituti d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo (persone pernottanti).


Obblighi degli esercizi ricettivi entro 15 giorni dalla fine del mese:

  1. presentare la dichiarazione  dei pernottamenti (anche se non c'erano) e le eventuali esenzioni mediante il programma online TIC-web,
  2. effettuare il pagamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune mediante il sistema di pagamento pagoPA. Il codice Avviso pagamento pagoPA viene generato in fase della dichiarazione  


L’Ufficio tributi è a disposizione per ulteriori informazioni.



 

A cura di

Ufficio tributi

VICOLO FRANZ VON DEFREGGER 2, 39040 VILLANDRO+39 0472 866422ufficiotributi@villandro.eu

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 24/08/2025, 17:18

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