Il contribuente che si dimentica di pagare le imposte entro le scadenze stabilite può regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), pagando oltre all'imposta dovuta le sanzioni e gli interessi:
Ravvedimento sprint
- Entro il 14° giorno successivo alla scadenza originaria versa oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione dello 0,10% per ogni giorno di ritardo.
Ravvedimento breve
- Dal 15° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il 30° giorno versa oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 1,50 %.
Ravvedimento medio
- Dal 31°giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il 90° giorno versa, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 3,75%;
Ravvedimento lungo:
- Dal 91° giorno successivo alla scadenza originaria al 364° giorno versa, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 3,75%.
- Dal 365° giorno successivo alla scadenza originaria al 729° giorno versa, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 4,29 %.
- Dal 730° giorno dalla scadenza originaria versa, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione di 5,00 %.
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e qunidi con lo stesso codice tributo.